Art. 5.

      1. La violazione di quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 è punita con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 2.582 euro e con il sequestro dei supporti posti in commercio. L'applicazione della sanzione è demandata all'autorità della pubblica

 

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amministrazione del luogo o dei luoghi ove l'infrazione è avvenuta.